7000.–; perso atto che con un reclamo (“appello”) del 26 settembre 2011 RE 1 è insorta contro il decreto appena citato postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente accolto la domanda di provvigione ad litem formulata da CO 1; rilevato che l'atto non è stato notificato ad CO 1 per osservazioni; posto che il 15 marzo 2012 RE 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il reclamo; considerato che così come è ammessa la possibilità per le parti di rinunciare a impugnare la decisione (art. 239 cpv. 2 CPC), nulla vieta alle stesse di ritirare il loro reclamo (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale svizzero, n. 5B ad oss.