rammentato che con decreto cautelare dello stesso giorno il Pretore ha obbligato RE 1 versare a RE 1 una provvigione ad litem di fr. 7000.–; perso atto che con un reclamo (“appello”) del 26 settembre 2011 RE 1 è insorta contro il decreto appena citato postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente accolto la domanda di provvigione ad litem formulata da CO 1; rilevato che l'atto non è stato notificato ad CO 1 per osservazioni; posto che il 15 marzo 2012 RE 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il reclamo; considerato che così come è ammessa la possibilità per le parti di rinunciare a impugnare la decisione (art. 239 cpv.