{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-62_2012-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111518&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "176aff2062c7f7a05ccb1858745fe861"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.03.2012 16.2011.62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Provvigione ad litem - decreto cautelare - reclamo - stralcio per ritiro - riduzione delle spese"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:58", "Checksum": "9aed22c8ccf6ece0cf3ead311bb5e959", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.03.2012 16.2011.62\nRegesto:\nProvvigione ad litem - decreto cautelare - reclamo - stralcio per ritiro - riduzione delle spese\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo (appello) 26 settembre 2011 presentato da\n|\n|\nRE 1,\n|\n|\n|\n|\ncontro il decreto emesso il 14 settembre 2011 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa n. OA.2009.181/ DI.2009.936 (provvigione ad litem) promossa il 6 luglio 2009 da |\n|\n|\n|\nCO 1, (già patrocinato dall'avv.,), |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\npremesso che nell'ambito di una causa di divorzio pendente davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, CO 1 ha chiesto, il 6 luglio 2009, la condanna della moglie RE 1 a versargli una provvigione ad litem di fr. 3000.–, aumentata in seguito a fr. 7000.–;\nricordato che con decisione del 14 settembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra CO 1 e RE 1, statuendo altresì sulle conseguenze accessorie del medesimo;\nrammentato che con decreto cautelare dello stesso giorno il Pretore ha obbligato RE 1 versare a RE 1 una provvigione ad litem di fr. 7000.–;\nperso atto che con un reclamo (“appello”) del 26 settembre 2011 RE 1 è insorta contro il decreto appena citato postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente accolto la domanda di provvigione ad litem formulata da CO 1;\nrilevato che l'atto non è stato notificato ad CO 1 per osservazioni;\nposto che il 15 marzo 2012 RE 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il reclamo;\nconsiderato che così come è ammessa la possibilità per le parti di rinunciare a impugnare la decisione (art. 239 cpv. 2 CPC), nulla vieta alle stesse di ritirare il loro reclamo (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale svizzero, n. 5B ad oss. art. 308–334);\nritenuto che il ritiro di un reclamo equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto il reclamante a recedere dalla lite;\naccertato che la desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);\nosservato che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di reclamo terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);\nstabilito che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato al convenuto per osservazioni.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Si prende atto della dichiarazione di ritiro presentata da RE 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli per desistenza.\n2. Le spese processuali di fr. 150.– per lo stralcio dai ruoli sono poste a carico della reclamante.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n–; –..\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}