Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321); che per quanto attiene alla mancata conoscenza della lingua italiana da parte del convenuto, secondo l'art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino; che pertanto il “reclamo”, a prescindere dalla sua redazione in lingua francese e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 129 CPC, si rivela manifestamente irricevibile; che di regola le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv.