che a prescindere dalla tardività delle contestazioni, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, le stesse sono destituite di fondamento; che l'importo posto in esecuzione risulta dall'estratto conto 15 ottobre 2009 il quale secondo le condizioni generali, lette dall'interessato al momento della sottoscrizione della richiesta di rilascio della carta di credito, si ritiene approvato se non contestato nel termine di 30 giorni (cfr. art. 4 delle condizioni generali); che le stesse condizioni generali prevedono espressamente l'addebito di un tasso di interesse del 15 % in caso di ritardo nel pagamento (cfr.