1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411); che in concreto il contenuto dello scritto 20 settembre 2011 del reclamante non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come reclamo; che, infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore aggiunto sull'applicazione di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, il reclamante si limita a contestare genericamente l'importo rivendicato dalla banca, il tasso di interesse del 15% e il foro di Lugano; che a prescindere dalla tardività delle contestazioni, l'art. 326 cpv.