che pertanto il “reclamo”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 129 CPC, si rivela manifestamente irricevibile; che di regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC); che non si pone problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni; per questi motivi, in applicazione dell'art. 322 CPC decide: