che a fronte di una simile dichiarazione di reclamo, che non concretizza nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dalla reclamante (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321); che per quanto attiene alla richiesta della reclamante di ottenere il giudizio in lingua tedesca, per l'art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino;