{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-60_2011-10-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110073&nX40_KEY=4921809&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c8195afc5868ff773fb04466708217d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.10.2011 16.2011.60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di carta di credito - reclamo - contenuto - ricevibilità - irricevibile dichiarazione di reclamo - lingua del procedimento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:58:01", "Checksum": "2862a9d8a6e01516a526206c6fcbcb3e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.10.2011 16.2011.60\nRegesto:\nContratto di carta di credito - reclamo - contenuto - ricevibilità - irricevibile dichiarazione di reclamo - lingua del procedimento\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 21 settembre 2011 presentato da\n|\n|\nCO 1 ;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: che il 16 novembre 2011 CO 1, ha rilasciato a __________ di __________ ora in liquidazione, una carta di credito aziendale __________ n. 5586__________;\nche dall'utilizzo della carta di credito in questione è risultato uno scoperto di fr. 8199.10 oltre a fr. 216.25 di interessi già maturati, più interessi del 15% dal 2 novembre 2010 e fr. 27.– di spese esecutive;\nche visto il mancato pagamento di tale importo, l'istituto bancario ha fatto intimare a RE 1, quale debitrice solidale con la __________, il PE n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Horgen al quale l'escussa ha interposto opposizione;\nche con istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti del 5 maggio 2011 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, di condannare RE 1 al pagamento di fr. 8415.35 oltre interessi del 15% dal 2 novembre 2010 e fr. 27.– di spese esecutive così come di rigettare l'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo;\nche all'udienza del 12 luglio 2011, indetta per il contraddittorio, l'attrice ha confermato le sue domande mentre la convenuta non è comparsa;\nche statuendo il 12 settembre 2011 il Pretore aggiunto, accertata la propria competenza territoriale così come il fondamento della pretesa dell'attrice sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, ha accolto l'istanza e ha obbligato la convenuta a versare fr. 8414.35 oltre interessi del 15 % dal 2 novembre 2010 e fr. 27.– di spese esecutive, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;\nche con scritto del 21 settembre 2011, indirizzato alla Pretura, RE 1 ha dichiarato di volersi opporre alla decisione appena citata;\nche l'atto, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale reclamo, non è stato oggetto di intimazione;\ne considerando\nin diritto: che\nsecondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione\ndel diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.\nb);\nche il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);\nche in concreto il contenuto dello scritto 21 settembre 2011 della reclamante non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come reclamo;\nche, infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore sull'applicazione di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, la reclamante si limita a manifestare la propria intenzione di impugnare la decisione pretorile;\nche a fronte di una simile dichiarazione di reclamo, che non concretizza nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dalla reclamante (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321);\nche per quanto attiene alla richiesta della reclamante di ottenere il giudizio in lingua tedesca, per l'art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino;\nche pertanto il “reclamo”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 129 CPC, si rivela manifestamente irricevibile;\nche di regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);\nche tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);\nche non si pone problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;\nper questi motivi,\nin applicazione dell'art. 322 CPC\ndecide: 1. Il reclamo è irricevibile.\n2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\n|\n|\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}