(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la redazione del reclamo non avendo cagionato costi o dispendio di tempo particolari; per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la sentenza 10 agosto 2011 è annullata e gli atti sono ritornati al primo giudice per nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all'udienza di discussione. 2. Non si prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: | | -; -. | Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.