che in tali circostanze il giudice di pace, impedendo al convenuto di esprimersi per il ritardo, è incorso in un diniego di giustizia formale; che quindi la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti ritornati al primo giudice affinché emani un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all'udienza di discussione; che la palese fondatezza del reclamo giustifica in via del tutto eccezionale di prescindere dall'intimazione dell'atto all'istante; che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese processuali, né si assegnano al reclamante indennità “d'inconvenienza” (art. 95 cpv.