2a); che il divieto del formalismo eccessivo persegue il medesimo scopo del principio della buona fede, e impone all'autorità di evitare di sanzionare con l'irricevibilità vizi di procedura facilmente riconoscibili, che avrebbero potuto essere sanati per tempo, qualora essa avesse potuto rendersene conto e segnalarli alla parte interessata; che, nella fattispecie, un ritardo di cinque minuti rientra ancora tra i limiti oggettivi di ragionevolezza e giustificabilità della conduzione del processo tale da non determinare la preclusione della parte tanto più se, come in concreto, l'udienza non era chiusa e la controparte era ancora presente;