che nondimeno allorquando la rigida applicazione di disposizioni formali non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, fine a sé stessa e che complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale oppure impedisce in modo inammissibile l'accesso ai tribunali si è in presenza di un formalismo eccessivo (DTF 135 I 9 consid. 2.1; 128 II 139 consid.