verbale dell'11 novembre 2011); che il primo giudice, dopo avere verbalizzato il ritardo e menzionato come il convenuto abbia contestato “integralmente la pretesa della parte attrice“, l'ha nondimeno ritenuto precluso (sentenza impugnata pag. 1); che le regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie di diritto ai fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al principio della parità di trattamento, così come per garantire l'applicazione del diritto materiale;