che la violazione del diritto di essere sentito implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii); che in concreto il reclamante non contesta di essere giunto in ritardo di cinque minuti all'udienza di discussione (cfr. verbale dell'11 novembre 2011); che il primo giudice, dopo avere verbalizzato il ritardo e menzionato come il convenuto abbia contestato “integralmente la pretesa della parte attrice“, l'ha nondimeno ritenuto precluso (sentenza impugnata pag. 1);