art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), sicché il termine di reclamo sarebbe scaduto il 14 settembre 2011; che, quindi, introdotto il 13 settembre 2011 il reclamo si rivela tempestivo donde la mancanza di pregiudizio per il convenuto; che il reclamante si duole di una violazione del diritto di essere sentito, il giudice di pace non avendolo ammesso a partecipare all'udienza poiché giunto in ritardo di cinque minuti rispetto all'orario della convocazione; che la violazione del diritto di essere sentito implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid.