(art. 405 cpv. 1 CPC); che nella fattispecie la sentenza del Giudice di pace impugnata è stata comunicata il 10 agosto sicché il reclamo in esame soggiace pertanto dalla legge nuova; che, per quanto riguarda la mancata indicazione dei termini di ricorso, dal 1° gennaio 2011 la decisione deve contenere l'indicazione dei mezzi di impugnazione, se le parti non hanno rinunciato all'impugnazione medesima (art. 238 lett. f CPC); che l'omissione di tale indicazione non deve comportare nessun pregiudizio alla parte (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 238 pag. 1060; Meyer in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Berna 2010, n. 13 ad art. 238);