– di spese esecutive e a un'indennità di fr. 20.–, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al precetto esecutivo citato; che con reclamo 13 settembre 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento “per non essere stato ammesso alla discussione e per la dimenticanza del termine ricorso”; che l'atto non è stato oggetto di intimazione; e considerando in diritto: che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv.