che statuendo il 10 agosto 2011 il Giudice di pace, premesso come il convenuto “non ha potuto partecipare al dibattimento causa ritardo, doveva premunirsi anticipatamente affinché giungesse in tempo nel luogo di convocazione”, e ridotte le spese amministrative reclamate dall'istante, ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 180.75 oltre a fr. 30.– di spese esecutive e a un'indennità di fr.