{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-59_2011-10-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110074&nX40_KEY=4921809&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b6d9a3ebbe86143a261a48f7d3b77d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.59"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.10.2011 16.2011.59"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], 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|\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 13 settembre 2011 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 10 agosto 2011 dal Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco, nella causa n. 36/2010/O (contratto di appalto) promossa con istanza 31 luglio 2010 da |\n|\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: che il 15 aprile 2009 il garage CO 1 di __________ ha emesso una fattura di complessivi fr. 2100.20 per vari lavori eseguiti su un veicolo Seat Leon appartenente a RE 1;\nche avendo il committente saldato solo in parte la fattura in questione, CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona per l'incasso di fr. 105.75, al quale l'escusso ha interposto opposizione;\nche con istanza 31 luglio 2010 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Giubiasco per ottenere il pagamento di fr. 255.75 oltre accessori corrispondenti al menzionato importo oltre alle spese amministrative così come il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al citato precetto esecutivo;\nche il Giudice di pace ha convocato le parti alla discussione dell'11 novembre 2010 alle ore 8.30;\nche all'udienza di discussione l'istante ha confermato le sue domande;\nche il convenuto è comparso alle 8.35 e “ quindi in ritardo rispetto alla citazione”;\nche statuendo il 10 agosto 2011 il Giudice di pace, premesso come il convenuto “non ha potuto partecipare al dibattimento causa ritardo, doveva premunirsi anticipatamente affinché giungesse in tempo nel luogo di convocazione”, e ridotte le spese amministrative reclamate dall'istante, ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 180.75 oltre a fr. 30.– di spese esecutive e a un'indennità di fr. 20.–, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al precetto esecutivo citato;\nche con reclamo 13 settembre 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento “per non essere stato ammesso alla discussione e per la dimenticanza del termine ricorso”;\nche l'atto non è stato oggetto di intimazione;\ne considerando\nin diritto: che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC);\nche alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC);\nche nella fattispecie la sentenza del Giudice di pace impugnata è stata comunicata il 10 agosto sicché il reclamo in esame soggiace pertanto dalla legge nuova;\nche, per quanto riguarda la mancata indicazione dei termini di ricorso, dal 1° gennaio 2011 la decisione deve contenere l'indicazione dei mezzi di impugnazione, se le parti non hanno rinunciato all'impugnazione medesima (art. 238 lett. f CPC);\nche l'omissione di tale indicazione non deve comportare nessun pregiudizio alla parte (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 238 pag. 1060; Meyer in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Berna 2010, n. 13 ad art. 238);\nche in concreto, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto l'11 agosto 2011, durante le ferie giudiziarie (dal 15 luglio al 15 agosto incluso: art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), sicché il termine di reclamo sarebbe scaduto il 14 settembre 2011;\nche, quindi, introdotto il 13 settembre 2011 il reclamo si rivela tempestivo donde la mancanza di pregiudizio per il convenuto;\nche il\nreclamante si duole di una violazione del diritto di essere sentito, il giudice\ndi pace non avendolo ammesso a partecipare all'udienza poiché giunto in ritardo\ndi cinque minuti rispetto all'orario della convocazione;\nche la violazione del diritto di essere sentito implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii);\nche in concreto il reclamante non contesta di essere giunto in ritardo di cinque minuti all'udienza di discussione (cfr. verbale dell'11 novembre 2011);\nche il primo giudice, dopo avere verbalizzato il ritardo e menzionato come il convenuto abbia contestato “integralmente la pretesa della parte attrice“, l'ha nondimeno ritenuto precluso (sentenza impugnata pag. 1);\nche le regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie di diritto ai fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al principio della parità di trattamento, così come per garantire l'applicazione del diritto materiale;\nche nondimeno allorquando la rigida applicazione di disposizioni formali non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, fine a sé stessa e che complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale oppure impedisce in modo inammissibile l'accesso ai tribunali si è in presenza di un formalismo eccessivo (DTF 135 I 9 consid. 2.1; 128 II 139 consid. 2a);\nche il divieto del formalismo eccessivo persegue il medesimo scopo del principio della buona fede, e impone all'autorità di evitare di sanzionare con l'irricevibilità vizi di procedura facilmente riconoscibili, che avrebbero potuto essere sanati per tempo, qualora essa avesse potuto rendersene conto e segnalarli alla parte interessata;"}