b) Quanto agli importi posti in compensazione dalla datrice di lavoro per danni dalla stessa addebitati al lavoratore, anche in questo caso la decisione del primo giudice non può essere considerata manifestamente insostenibile. La seconda Camera civile ha, al riguardo, confermato il giudizio del Pretore che ha escluso una responsabilità del dipendente sia con riferimento al mancato incasso dei sussidi cantonali per l'incentivo all'assunzione (cfr. consid. 4 e 5), che al danneggiamento del furgone della ditta e ai lavori mal eseguiti da quest'ultimo, con conseguente esclusione di una qualsiasi responsabilità del lavoratore ai sensi dell'art. 321e CO (cfr.