Ciò basta per legittimare la pretesa dell'istante volta alla restituzione delle indennità di disoccupazione dalla stessa anticipate al lavoratore e, di conseguenza, escludere che il Pretore sia incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti o in un'applicazione errata del diritto. b) Quanto agli importi posti in compensazione dalla datrice di lavoro per danni dalla stessa addebitati al lavoratore, anche in questo caso la decisione del primo giudice non può essere considerata manifestamente insostenibile.