La reclamante non condivide questi accertamenti e ripropone la sua contestazione in merito alla nullità del contratto di lavoro. a) Ora, come accertato dalla seconda Camera civile del Tribunale di appello nella decisione 16 aprile 2012, passata in giudicato, il contratto di lavoro concluso dalle parti era valido e il rapporto di lavoro si è concluso il 31 marzo 2010. Ciò basta per legittimare la pretesa dell'istante volta alla restituzione delle indennità di disoccupazione dalla stessa anticipate al lavoratore e, di conseguenza, escludere che il Pretore sia incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti o in un'applicazione errata del diritto.