Essendo nel frattempo subentrati degli impedimenti al lavoro, in seguito a infortunio, malattia e servizio di protezione civile obbligatorio, il lavoratore ha ritenuto il termine di disdetta prorogato fino al 31 marzo 2010, offrendo le proprie prestazioni lavorative dal 1° marzo 2010 ma rifiutate da RE 1. Il lavoratore si è quindi annunciato alla CO 1 dalla quale ha percepito le relative indennità per il mese di marzo 2010, per un totale di fr. 2573.25 netti. B. Con istanza 8 giugno 2010 la CO 1, agendo in virtù della cessione legale dell'art. 29 LADI, si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di fr.