che allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC), né il diritto cantonale prevede una diversa norma in proposito; Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo della Navegna per una nuova decisione nel senso dei considerandi. 2. Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: | | –; . | Comunicazione al Giudice di pace del circolo della Navegna.