che il primo giudice va comunque reso attento del contenuto dell'art. 58 cpv. 1 CPC, secondo cui egli non può in particolare aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato; che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese giudiziarie; che per quanto attiene alle ripetibili, l'istante non ha proposto di respingere il reclamo mentre l'accoglimento dello stesso non dipende dal suo agire sicché egli non può essere considerato soccombente e non può essere tenuto a sopportare costi; che allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv.