che tale azione va istruita secondo la procedura semplificata degli art. 243 segg. CPC, la quale prevede in particolare la notifica dell'istanza alla controparte e la citazione delle parti al dibattimento (art. 245 cpv. 1 CPC); che la violazione del diritto di essere sentito delle parti comporta l'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti al primo giudice affinché emani un nuovo giudizio dopo avere indetto il contraddittorio e concesso alla convenuta di esprimersi sull'istanza; che il primo giudice va comunque reso attento del contenuto dell'art. 58 cpv.