2000.–; che in concreto, però, nell'istanza del 6 giungo 2011 non vi è un accenno a una richiesta di decisione in tale senso formulata dall'istante; che, per di più, il Giudice di pace aveva già rilasciato l'autorizzazione ad agire, condizione di ricevibilità per una successiva azione (art. 244 cpv. 3 lett. b CPC); che, quindi, dopo il rilascio dell'autorizzazione ad agire del 28 giugno 2011 il compito del Giudice di pace come conciliatore era ormai esaurito; che, infatti, dopo avere ricevuto tale autorizzazione l'istante ha correttamente promosso l'azione di merito; che tale azione va istruita secondo la procedura semplificata degli art. 243 segg.