Commentario CPC 2011op. cit., art. 246 pag. 1092); che nella decisione impugnata il primo giudice si è invero riferito all'art. 212 CPC; che secondo tale disposizione se l'attore ne fa richiesta, l'autorità di conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–; che in concreto, però, nell'istanza del 6 giungo 2011 non vi è un accenno a una richiesta di decisione in tale senso formulata dall'istante; che, per di più, il Giudice di pace aveva già rilasciato l'autorizzazione ad agire, condizione di ricevibilità per una successiva azione (art. 244 cpv.