(art. 245 cpv. 2 CPC), ha emanato, il 6 settembre 2011, la decisione notificando alla convenuta l'istanza unitamente alla stessa; che così facendo egli ha chiaramente violato il diritto di essere sentita della convenuta, garantito dall'art. 53 CPC, la quale non ha potuto esprimersi sulla richiesta dell'istante intesa al pagamento di fr. 25.– a titolo di spese di richiamo e amministrative (Trezzini in: Commentario CPC 2011op.