che giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.); che la reclamante lamenta una lesione del suo diritto di essere sentita poiché il primo giudice non ha convocato le parti alla discussione dell'istanza 30 giugno 2011, da lei ricevuta solo con la sentenza impugnata; che in concreto, ricevuta l'istanza 30 giugno 2011 il primo giudice, anziché procedere alla convocazione delle parti al dibattimento (art. 245 cpv. 1 CPC) o assegnare alla convenuta un termine per le proprie osservazioni (art. 245 cpv.