che con istanza 30 giugno 2011 il CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace postulandone la condanna al pagamento di fr. 25.– oltre accessori così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo; che con decisione 6 settembre 2011 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e condannato la convenuta al pagamento di fr. 67.20 oltre a fr. 25.– di spese, assegnando alle parti un termine di dieci giorni per chiedere la motivazione della sentenza;