che infatti, le sue censure sono rivolte essenzialmente all'operato dell'istituto bancario senza però pretendere che l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice sia manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità; che in tali circostanze il reclamo si rivela manifestamente irricevibile; che di regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);