{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-55_2011-10-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110072&nX40_KEY=4711141&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f8c6870ca7d7626ddc4ec47d299fbca5"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.2011.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.10.2011 16.2011.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di carta di credito - reclamo contro proposta di giudizio - notifica raccomandata - reclamo tardivo - proposta di giudizio definitiva"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:11:59", "Checksum": "163f615c22aaed211dc53089ab981ce9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.10.2011 16.2011.55\nRegesto:\nContratto di carta di credito - reclamo contro proposta di giudizio - notifica raccomandata - reclamo tardivo - proposta di giudizio definitiva\n\nsedente per statuire sul rifiuto 21 luglio 2011 presentato da\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: che RE 1 ha sottoscritto con CO 1 una domanda di rilascio di una carta di credito VISA n. __________;\nche dall'utilizzo della citata carta di credito è risultato uno scoperto di fr. 3179.15 oltre interessi del 15% dal 4 maggio 2010, per l'incasso dei quali CO 1 ha fatto notificare alla cliente il PE n. __________ dell'UE di Lugano, al quale l'escussa ha interposto opposizione;\nche il 24 maggio 2011 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Carona chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di formulare, nel caso di mancata conciliazione, una proposta di giudizio volta alla condanna di RI 1al pagamento di fr. 3179.15 oltre interessi così come il rigetto dell'opposizione al citato precetto esecutivo;\nche all'udienza del 16 giugno 2011 l'attrice ha confermato le sue domande mentre la convenuta non è comparsa;\nche il 17 giugno 2011 il Giudice di pace ha sottoposto alle parti una proposta di giudizio nel senso dell'accoglimento dell'istanza, con l'avvertenza che nel caso di mancato rifiuto entro 20 giorni dalla comunicazione scritta, la proposta sarebbe stata considerata accettata con effetti di decisione passata in giudicato;\nche il 21 luglio 2011 RE 1 ha comunicato al giudice di pace di rifiutare la proposta di giudizio;\nche il giudice di pace, considerato come lo scritto contenesse altresì una dichiarazione di reclamo contro altre due decisioni da lui emesse nel frattempo, ha trasmesso l'atto a questa Camera;\ne considerando\nin diritto: che la proposta di giudizio in esame è stata pronunciata il 17 giugno 2011 sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;\nche il rifiuto di una proposta di giudizio deve essere indirizzato all'autorità di conciliazione, ovvero in concreto al Giudice di pace del circolo di Carona;\nche, nondimeno, avendo la convenuta manifestato il suo rifiuto in un atto unico contenente altresì due reclami contro altrettante sentenze del medesimo giudice di pace e sulle quali questa Camera si è già pronunciata con sentenze del 9 settembre 2011 (inc. 16.2011.__________ e 16. 2011.__________), si giustifica di non ritrasmettere l'atto al giudice di pace giacché esso si tradurrebbe in un vuoto esercizio di giurisdizione;\nche, nella fattispecie, la proposta di giudizio è stata spedita alla convenuta con invio raccomandato 16 giugno 2011 e, non essendo stata ritirata, scaduto il periodo di giacenza è stata ritornata al mittente (‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________);\nche un atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene\nnotificato al momento della consegna al suo destinatario oppure, in caso di invio non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 2 CPC);\nche siccome il termine di sette giorni decorre dal giorno successivo a quello del tentativo di consegna infruttuoso (17 giugno 2011; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 138 pag. 582), il termine di 20 giorni per comunicare il rifiuto della proposta di giudizio ai sensi dell'art. 211 cpv. 1 CPC, ha iniziato a decorrere il 25 giugno 2011 ed è scaduto il 14 luglio 2011;\nche pertanto il rifiuto della convenuta, manifestato il 21 luglio 2011, è tardivo e la proposta di giudizio contestata è divenuta definitiva ed è passata in giudicato (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 211 pag. 946 seg.);\nche, vista la particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare al prelievo di spese processuali, né è il caso di attribuire ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato alla controparte;\nper questi motivi,\ndecide: 1. Il rifiuto della proposta di giudizio formulata il 16 giugno 2011 dal Giudice di pace del circolo di Carona è irricevibile poiché tardivo.\n2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}