1 CPC su rinvio del cpv. 2); e) Tale conclusione non configura un formalismo eccessivo poiché l'ossequio dei termini è fondamentale per una buona gestione delle procedure giudiziarie (DTF 133 V 405 consid. 3.3; 104 Ia 5 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.4.1). Del resto, la reclamante era stata espressamente avvisata del contenuto dell'art. 132 cpv. 1 CPC. Né RE 1 ha contestato il carattere prolisso del suo reclamo e la facoltà del giudice di chiederne l'abbreviazione, facoltà peraltro espressamente prevista dall'art. 132 cpv.