d) Poco importa che la reclamante abbia potuto ritirare l'invio anche dopo la decorrenza del termine di giacenza, giacché essa disconosce di dover sopportare le conseguenze dell'ordine da lei impartito di far trattenere la posta, posto che altrimenti un ricorrente potrebbe differire a suo piacimento i termini fissatigli (DTF 134 V 49 consid. 4 e rinvii; RtiD II-2009 n. 29). Ne discende che in mancanza della sanatoria dell'atto entro il termine fissato dal giudice, il reclamo del 27 agosto 2011 deve esser considerato come non presentato (art. 132 cpv. 1 CPC su rinvio del cpv.