{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-01-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-54_2012-01-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110263&nX40_KEY=4921788&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "751a7c2dd9520400c49a13dbf5a54e54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.01.2012 16.2011.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mandato - reclamo prolisso - termine per sanatoria - tempestività - notifica raccomandata - giacenza di 7 giorni anche in caso di diversi accordi con la posta - termine per sanare atto prolisso non è formalismo eccessivo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:00:57", "Checksum": "32de91fd44896e9648b059b566b21d55", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.01.2012 16.2011.54\nRegesto:\nMandato - reclamo prolisso - termine per sanatoria - tempestività - notifica raccomandata - giacenza di 7 giorni anche in caso di diversi accordi con la posta - termine per sanare atto prolisso non è formalismo eccessivo\n\n\nd) Poco importa che la reclamante abbia potuto ritirare l'invio anche dopo la decorrenza del termine di giacenza, giacché essa disconosce di dover sopportare le conseguenze dell'ordine da lei impartito di far trattenere la posta, posto che altrimenti un ricorrente potrebbe differire a suo piacimento i termini fissatigli (DTF 134 V 49 consid. 4 e rinvii; RtiD II-2009 n. 29). Ne discende che in mancanza della sanatoria dell'atto entro il termine fissato dal giudice, il reclamo del 27 agosto 2011 deve esser considerato come non presentato (art. 132 cpv. 1 CPC su rinvio del cpv. 2);\ne) Tale conclusione non configura un formalismo eccessivo poiché l'ossequio dei termini è fondamentale per una buona gestione delle procedure giudiziarie (DTF 133 V 405 consid. 3.3; 104 Ia 5 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.4.1). Del resto, la reclamante era stata espressamente avvisata del contenuto dell'art. 132 cpv. 1 CPC. Né RE 1 ha contestato il carattere prolisso del suo reclamo e la facoltà del giudice di chiederne l'abbreviazione, facoltà peraltro espressamente prevista dall'art. 132 cpv. 2 CPC e il cui scopo è quello di permettere al giudice e alla controparte di chinarsi solo sugli aspetti rilevanti e determinanti della vertenza (Bornatico in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, op. cit., n. 29 ad art. 132 CPC; Kumschick in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 10 ad art. 132 CPC).\n3. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili al convenuto al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è irricevibile.\n2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili\n3. Intimazione a:\n|\n|\n-; -.\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}