, n. 7 ad art. 60 CPC). 3. Le spese processuali vanno poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria decide: 1. La sentenza 28 luglio 2011 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, così come tutti gli atti istruttori successivi alla citazione delle parti, è dichiarata nulla per difetto di competenza. 2.Gli atti sono rinviati al Pretore affinché li trasmetta al giudice di pace perché istruisca la causa citando le parti all'udienza di discussione. 3. Le spese processuali di fr.