istanza punto 6), quello che risulta dalla cessione di credito 10 marzo 2009 (doc. I) e oggetto del precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Mendrisio (doc. L). d) Ne segue che al momento dell'inoltro della causa il 28 aprile 2010, questa non ricadeva sotto la competenza del Pretore, che non avrebbe dovuto neppure entrare in materia (Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 60), bensì del Giudice di pace del circolo del Gambarogno al quale l'istanza avrebbe dovuto essere trasmessa. Siccome il difetto di competenza materiale non può essere sanato, non resta altro che dichiarare nulla la sentenza impugnata (Oberhammer, op. cit., n. 12 ad art. 59 CPC; Zürcher, op. cit., n. 7 ad art. 60 CPC).