2 CPC ticinese; Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 8 ad art. 5). Analogo principio vige anche sotto l'egida del Codice di diritto processuale civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011 (Trezzini, op. cit., art. 91 pag. 375; Bohnet, op. cit., n. 33 e 34 ad art. 91 CPC). Nella fattispecie, quindi, dal valore indicato dall'istante di fr. 2124.– vanno dedotti gli interessi, moratori o del danno che siano, onde un valore litigioso di fr. 1713.–. E tale importo è quello “finale a carico del convenuto” (cfr. istanza punto 6), quello che risulta dalla cessione di credito 10 marzo 2009 (doc.