In concreto, è vero che l'istante ha indicato il valore di causa in “fr. 2124.– più interessi al 12% dal 21 maggio 2009” ed è altresì vero che dandosi un oggetto valutabile in denaro il valore è sempre determinato dalla domanda (art. 5 cpv. 1 CPC ticinese). Sennonché in concreto lo stesso istante ha precisato “che l'importo richiesto ammonta a fr. 1713.– oltre interessi al 12% p.a. dal 21 maggio 2007 al 20 maggio 2009 (data della notifica del PE), ovvero a fr. 2124.–” (cfr. istanza punto 9). c) Ora, il Codice di procedura civile ticinese escludeva dal computo del valore litigioso, determinato dalla domanda, gli interessi fatti valere come accessori (cfr. art. 5 cpv. 2 CPC ticinese;