b) L'art. 31 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria in vigore al momento dell'inoltro dell'azione giudiziaria in esame (abrogata il 31 dicembre 2010 con l'estensione delle competenze dei giudici di pace alle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.–, cfr. art. 31 cpv. 1 lett. c LOG), attribuiva al giudice di pace la competenza a decidere inappellabilmente le cause il cui valore determinabile non eccedeva la somma di fr. 2000.–, mentre per valori superiori la competenza era attribuita al pretore (cfr. v. art. 36 cpv. 1 LOG). In concreto, è vero che l'istante ha indicato il valore di causa in “fr.