Con reclamo del 29 agosto 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie e di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale ritenendo che le parti abbiano pattuito anticipatamente un valore di riscatto del veicolo, il quale rimaneva invece di proprietà della società di leasing fatta salva la possibilità per il prenditore del leasing di pagare il relativo valore residuo accertato mediante perizia. Nelle sue osservazioni del 4 ottobre 2011 CO 1 postula il rigetto del reclamo. Considerando in diritto: