{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-53_2012-10-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112824&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9a30d10041c9841dd27e861fcb243356"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.10.2012 16.2011.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risarcimento danni - competenza del giudice - competenza per materia - accertata sulla base dell'istanza - verifica del valore - competenza giudice di pace e non pretore - interessi non computati nel valore litigioso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:31", "Checksum": "04b3115bc563520a5ea6edb08f73d6bf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.10.2012 16.2011.53\nRegesto:\nRisarcimento danni - competenza del giudice - competenza per materia - accertata sulla base dell'istanza - verifica del valore - competenza giudice di pace e non pretore - interessi non computati nel valore litigioso\n\n\nb) L'art. 31 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria in vigore al momento dell'inoltro dell'azione giudiziaria in esame (abrogata il 31 dicembre 2010 con l'estensione delle competenze dei giudici di pace alle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.–, cfr. art. 31 cpv. 1 lett. c LOG), attribuiva al giudice di pace la competenza a decidere inappellabilmente le cause il cui valore determinabile non eccedeva la somma di fr. 2000.–, mentre per valori superiori la competenza era attribuita al pretore (cfr. v. art. 36 cpv. 1 LOG). In concreto, è vero che l'istante ha indicato il valore di causa in “fr. 2124.– più interessi al 12% dal 21 maggio 2009” ed è altresì vero che dandosi un oggetto valutabile in denaro il valore è sempre determinato dalla domanda (art. 5 cpv. 1 CPC ticinese). Sennonché in concreto lo stesso istante ha precisato “che l'importo richiesto ammonta a fr. 1713.– oltre interessi al 12% p.a. dal 21 maggio 2007 al 20 maggio 2009 (data della notifica del PE), ovvero a fr. 2124.–” (cfr. istanza punto 9).\nc) Ora, il Codice di procedura civile ticinese escludeva dal computo del valore litigioso, determinato dalla domanda, gli interessi fatti valere come accessori (cfr. art. 5 cpv. 2 CPC ticinese; Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 8 ad art. 5). Analogo principio vige anche sotto l'egida del Codice di diritto processuale civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011 (Trezzini, op. cit., art. 91 pag. 375; Bohnet, op. cit., n. 33 e 34 ad art. 91 CPC). Nella fattispecie, quindi, dal valore indicato dall'istante di fr. 2124.– vanno dedotti gli interessi, moratori o del danno che siano, onde un valore litigioso di fr. 1713.–. E tale importo è quello “finale a carico del convenuto” (cfr. istanza punto 6), quello che risulta dalla cessione di credito 10 marzo 2009 (doc. I) e oggetto del precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Mendrisio (doc. L).\nd) Ne segue che al momento dell'inoltro della causa il 28 aprile 2010, questa non ricadeva sotto la competenza del Pretore, che non avrebbe dovuto neppure entrare in materia (Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 60), bensì del Giudice di pace del circolo del Gambarogno al quale l'istanza avrebbe dovuto essere trasmessa. Siccome il difetto di competenza materiale non può essere sanato, non resta altro che dichiarare nulla la\nsentenza impugnata (Oberhammer, op. cit., n. 12 ad art. 59 CPC; Zürcher, op. cit., n. 7 ad art. 60 CPC).\n3. Le spese processuali vanno poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC).\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\ndecide: 1. La sentenza 28 luglio 2011 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, così come tutti gli atti istruttori successivi alla citazione delle parti, è dichiarata nulla per difetto di competenza.\n2.Gli atti sono rinviati al Pretore affinché li trasmetta al giudice di pace perché istruisca la causa citando le parti all'udienza di discussione.\n3. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 200.– per ripetibili.\n4. Notificazione a:\n|\n|\n– ; – .\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}