che con reclamo del 21 luglio 2011 RE 1, dopo avere giustificato la propria assenza all'udienza non avendo potuto ritirare la relativa citazione in quanto assente “per vacanze medicalizzate”, nel merito ha contestato di essere debitrice dell'istante, lo scoperto essendo da ricondurre a “operazioni bancarie fatte a mio nome e a mia insaputa da __________, mio ex marito”; che l'atto non è stato oggetto di intimazione; e considerando in diritto: che la decisione impugnata è stata emessa il 17 giugno 2011 sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;