b) sicché deve essere respinto; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni; Per questi motivi, in applicazione dell'art. 322 CPC decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: | | – – | Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.