che la censura appare manifestamente infondata sia perché la citazione in questione risulta essere stata inviata al recapito della ditta indicato nel registro di commercio (“presso __________, __________, __________“), per altro indicato da RE 1 nel suo reclamo, sia perché la medesima nemmeno pretende di non aver ricevuto la citazione, tanto meno se si pensa che la stessa non è ritornata alla Giudicatura di pace; che in simili circostanze il reclamo non ha evidenziato né un'errata applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC) e neppure un accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b) sicché deve essere respinto; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv.