1900.80 oltre interessi del 5 % dal 22 gennaio 2005; che all'udienza di conciliazione del 17 agosto 2011 l'attrice ha confermato le sue domande mentre la convenuta non è comparsa; che statuendo il 18 agosto 2011 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha obbligato la convenuta a versare all'istante fr. 1447.15 oltre interessi e spese, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo; che con reclamo del 26 agosto 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio lamentando inesattezze nella notifica della citazione all'udienza; che l'atto non è stato oggetto di intimazione; e considerando in diritto: