1 CPC); che non si pone problema di ripetibili agli istanti, ai quali il reclamo non è stato notificato per osservazioni; per questi motivi, in applicazione dell'art. 322 CPC decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: | | –; ; . | Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Maggia.