F) e la lista debitori da questa allestita nella quale figura il credito in questione (doc. G); che a fronte di queste risultanze istruttorie, la convenuta nulla ha contrapposto se non le sue sole e non comprovate allegazioni; che in tali circostanze nella conclusione del primo giudice non si ravvisa né un'errata applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC) né un accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b); che il reclamo deve essere respinto; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone problema di ripetibili agli istanti, ai quali il reclamo non è stato notificato per osservazioni; per questi motivi, in applicazione dell'art. 322